Risarcimento da infedeltà
Il risarcimento danni per il tradito viene applicato quando il coniuge traditore viola il dovere di fedeltà coniugale, rischiando che gli venga addebitata la causa di separazione coniugale stessa.
“Con la sentenza Cassazione Civile I Sezione n. 18853 del 15/09/2011, si stabilisce che chi ha intrattenuto una relazione extraconiugale provocando difficoltà al coniuge, di salute, di privacy, o anche solo di reputazione, deve risarcirgli i danni, indipendentemente dal tipo di separazione, consensuale o giudiziale“.
Va quindi dimostrato che si tratta di adulterio e che il coniuge tradito ha avuto ripercussioni sulla salute.
Nel caso in cui il tradimento si sia consumato in modo plateale, tanto da danneggiare la pubblica stima del coniuge tradito, oltre all’addebito, all’assegno di mantenimento, alla perdita dei diritti successori, il coniuge traditore potrebbe ritrovarsi una richiesta di risarcimento danni da tradimento plateale.
L’infedeltà può rappresentare un illecito civile e giustificherebbe il risarcimento del danno anche se la separazione è consensuale. Secondo il diritto di famiglia l’unica sanzione che ne consegue è l’addebito della responsabilità.
Il tradimento non comporta più solo il rischio di divorzio, ma anche il risarcimento dei danni del coniuge richiedente, a patto che dimostri di aver subito una lesione di un diritto (es. salute, immagine, privacy, dignità, ecc…).
Per ottenere un risarcimento sono necessari sia atti specificamente lesivi del coniuge che l’entità dei danni subiti morali ed economici. Solo in questi casi è possibile ottenere il risarcimento del danno biologico, salute psichica o di quello esistenziale, che viola il diritto a una vita serena.
Precisiamo che ai fini del corretto risarcimento è importante la natura del tradimento, una semplice “scappatella” extraconiugale è idonea solo a condurre una separazione e non è applicabile alla richiesta di un risarcimento.
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